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Istituto Comprensivo S.P. Damiano (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.P. DAMIANO"
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ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI
Accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni (Circolare Agid n. 1 del 2016)
 
Il decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
La legge n. 4/2004 tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.

Il nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

L’articolo 9, del decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l’articolo 4, commi 4 e 5, della legge n. 4/2004. Il comma 4 è stato integrato stabilendo che dovesse essere l’Agenzia per l’Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare Agid n. 2 del 23 settembre 2015 “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.

Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.

 

 

 
Nome amministrazione
Istituto Comprensivo I.C. San Pier Damiano
Codice IPA
icsspd
Tipologia
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado
Indirizzo PEC
Sito web
Regione
Emilia Romagna
Provincia
RA
Comune
Ravenna

 

Informazioni di pubblicazione

 
URL di pubblicazione degli obiettivi
Responsabile accessibilità
da nominare

Categoria: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTEData di pubblicazione: 23/04/2019
Sottocategoria: Altri contenutiData ultima modifica: 23/04/2019 13:39:45
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