Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.
Il nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
L’articolo 9, del decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l’articolo 4, commi 4 e 5, della legge n. 4/2004. Il comma 4 è stato integrato stabilendo che dovesse essere l’Agenzia per l’Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare Agid n. 2 del 23 settembre 2015 “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.
Nome amministrazione |
Istituto Comprensivo I.C. San Pier Damiano
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Codice IPA |
icsspd
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Tipologia |
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado
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Indirizzo PEC | |
Sito web |
http://www.icdamiano.edu.it
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Regione |
Emilia Romagna
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Provincia |
RA
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Comune |
Ravenna
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URL di pubblicazione degli obiettivi |
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Responsabile accessibilità |
da nominare
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Categoria: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Data di pubblicazione: 23/04/2019 |
Sottocategoria: Altri contenuti | Data ultima modifica: 23/04/2019 13:39:45 |
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